Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 28
28 / 67In vigore dal 18 dic 1942
I collegi tecnici indicati negli sono costituiti ogni triennio con decreto del Ministro per la cultura popolare. Ciascuno di essi è composto di un presidente e di quattro o sei membri.
I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali.
Il presidente è scelto tra i membri del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Un funzionario designato dal Ministro per la cultura popolare adempie le funzioni di segretario del collegio.
Storico versioni
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