Art. 28
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 28

28 / 67
In vigore dal 18 dic 1942
I collegi tecnici indicati negli sono costituiti ogni triennio con decreto del Ministro per la cultura popolare. Ciascuno di essi è composto di un presidente e di quattro o sei membri. I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali. Il presidente è scelto tra i membri del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Un funzionario designato dal Ministro per la cultura popolare adempie le funzioni di segretario del collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-28