Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo II
Art. 27
27 / 67(Articoli 88 e 91 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
Le tariffe previste dagli articoli 88 e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografie su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad uso scolastico, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-27