Art. 27 · (Articoli 88 e 91 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 27

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(Articoli 88 e 91 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
Le tariffe previste dagli articoli 88 e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografie su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad uso scolastico, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
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