Art. 22 · (Art. 70 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 22

22 / 67

(Art. 70 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, à sensi del secondo somma dell'art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola. L'equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Ministro per la cultura popolare, di concerto con quello per l'educazione nazionale, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-22