Art. 20 · (Art. 60 della legge).
Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633Capo II

Art. 20

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(Art. 60 della legge).

In vigore dal 18 dic 1942
La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, à sensi dell' della legge, è determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione. In caso di disaccordo decide il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Il Ministro per la cultura popolare può stabilire apposite tariffe, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
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