Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n. 633›Capo I
Art. 14
14 / 67(Art. 157 della legge).
In vigore dal 18 dic 1942
La richiesta di proibizione della rappresentazione o della esecuzione dell'opera, à sensi dell'art. 157 della legge, deve essere presentata, per iscritto, al prefetto della Provincia, in cui la rappresentazione o la esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo inizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-05-18;1369#art-rpl-14