Art. 87
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 87

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In vigore dal 28 mag 1942
I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari e del segretario generale, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di Sua Maestà, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.
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