Art. 85
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 85

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In vigore dal 28 mag 1942
I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, secondo le direttive del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, senza che possa essere interrotta la trattazione degli affari. Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.
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