Art. 76
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo VIII

Art. 76

76 / 89
In vigore dal 28 mag 1942
Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di Stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-76