Art. 59
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 59

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In vigore dal 24 mar 1999
Oltre i registri, di cui nell' del presente regolamento, le Sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun Ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate. I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni Sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-59