Art. 50
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 50

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In vigore dal 28 mag 1942
Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale. Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.
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