Art. 41
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 41

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In vigore dal 28 mag 1942
Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla Sezione o alla Commissione speciale. Tale designazione può essere fatta anche dal presidente del Consiglio. Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.
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