Art. 37
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 37

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In vigore dal 24 mar 1999
Gli affari diretti dai Ministri al Presidente del Consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall' della legge.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri di cui agli articoli 37, 59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-37