Art. 36
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo IV

Art. 36

36 / 89
In vigore dal 28 mag 1942
Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-36