Art. 29
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 20 mar 1949
Le promozioni del personale del gruppo C avvengono secondo le norme stabilite dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, nonché secondo quelle del presente regolamento. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 1949, N. 42.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-29