Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato›Titolo II
Art. 22
22 / 89In vigore dal 28 mag 1942
La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un primo referendario o referendario, di un segretario di sezione del Consiglio di Stato, di un funzionario di gruppo A. di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di un docente di materie giuridiche, membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al nono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-22