Art. 10
Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di StatoTitolo I

Art. 10

10 / 89
In vigore dal 28 mag 1942
Si applicano ai primi referendarie ai referendari le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni, in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato. Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati, le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell' del Regio decreto predetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-04-21;444#art-rpl-10