Art. 89
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 89

167 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.
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