Art. 73
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 73

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In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-73