Art. 52
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 52

Abrogato52 / 256
In vigore dal 19 apr 1942 al 20 mar 1998
Presso la cancelleria di ogni pretura è tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni. In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione è fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi. Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari. Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
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