Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 43
43 / 314In vigore dal 19 apr 1942
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-43