Art. 40
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 40

40 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-40