Art. 35
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 35

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In vigore dal 7 feb 2014
Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-35