Art. 254
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo III

Art. 254

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In vigore dal 19 apr 1942
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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