Art. 244
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 244

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In vigore dal 19 apr 1942
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell' delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.
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