Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 241
277 / 314In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-241