Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 240
276 / 314In vigore dal 19 apr 1942
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-240