Art. 235
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. VI

Art. 235

271 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
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