Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. VI
Art. 225
261 / 314In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-225