Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 223 octies
240 / 314In vigore dal 1 gen 2004
La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione.
Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-223-octies