Art. 223 octies
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 octies

240 / 314
In vigore dal 1 gen 2004
La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte. La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.
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