Art. 223 duodevicies
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 223 duodevicies

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In vigore dal 1 gen 2004
decies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1 gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-223-duodevicies