Art. 218
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 218

213 / 314
In vigore dal 29 feb 2004
Le società... in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società... in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-218