Art. 212
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 212

207 / 314
In vigore dal 21 ago 2014
Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

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Pro

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