Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 212
207 / 314In vigore dal 21 ago 2014
Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
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