Art. 211 bis
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 211 bis

222 / 314
In vigore dal 1 lug 1998
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
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