Art. 205
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 205

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In vigore dal 19 apr 1942
Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall' di queste disposizioni.
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