Art. 185
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 185

152 / 314
In vigore dal 19 apr 1942
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
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