Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. IV
Art. 173
140 / 314In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-173