Art. 159
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. IV

Art. 159

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In vigore dal 19 apr 1942
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
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