Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. III
Art. 155 bis
111 / 314In vigore dal 18 giu 2013
L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-155-bis