Art. 141
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 141

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In vigore dal 19 apr 1942
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-141