Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. II
Art. 139
69 / 314In vigore dal 19 apr 1942
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-139