Art. 138
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 138

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In vigore dal 19 apr 1942
Le condizioni di vedovanza ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
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