Art. 137
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. II

Art. 137

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In vigore dal 19 apr 1942
Non possono essere promosse nè proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-137