Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. II
Art. 135
65 / 314In vigore dal 19 apr 1942
Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purchè la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice.
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione, sull'imputazione e sulla riunione fittizia.
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.
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