Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo II
Art. 125
Abrogato299 / 314In vigore dal 7 feb 2014
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-125