Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 111 undecies
232 / 314In vigore dal 1 gen 2004
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-111-undecies