Art. 111 ter
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 ter

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In vigore dal 1 gen 2004
Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
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