Art. 111 septies
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 septies

228 / 314
In vigore dal 1 gen 2004
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-111-septies