Art. 111 novies
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 111 novies

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In vigore dal 1 gen 2004
Le società di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
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