Art. 101 bis
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 101 bis

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In vigore dal 25 feb 1970
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
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