Art. 1
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 1

Abrogato1 / 256
In vigore dal 19 apr 1942 al 21 dic 2000
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie . L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-1